In Italia, il punto di riferimento a livello normativo per il panorama ascensoristico è il DPR 162/99 (“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”), che contiene indicazioni fondamentali per le aziende che operano nel settore.

Arno Manetti srl ricorda che dall’8 marzo per la precisione sono entrate in vigore importanti modifiche al decreto, resesi necessarie in seguito alla messa in mora emessa dalla Commissione Europea, nei confronti del nostro Paese, accusato di non aver recepito in modo corretto proprio la direttiva 95/16/CE.

Il DPR n. 8 del 19 gennaio 2015 (“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio”), pubblicato alla fine di febbraio in Gazzetta Ufficiale, con le sue modifiche ha finalmente messo la parola fine all’annosa questione.

Ma di che modifiche stiamo parlando, esattamente? Per capirlo bisogna fare un passo indietro, quando nel 1999 venne approvato il Decreto non conforme a quanto previsto dalla direttiva. Nello specifico, la Commissione Europea accusò l’Italia di avere introdotto, proprio nel Decreto, alcune prescrizioni per le imprese costruttrici di ascensori e montacarichi pubblici che la direttiva UE non aveva invece contemplato.

Le nuove norme introdotte dal DPR 8/2015 dispongono, nello specifico, le modifiche ai seguenti articoli:

  • Art. 1: sono stati modificati gli Artt. 11, 12 e 13 del DPR 162/99 ed è stato introdotto il nuovo Art. 17-bis;
  • Artt. 11 e 12: sono stati soppressi i riferimenti ai soli ascensori che operano in ambito privato. Così facendo le prescrizioni previste dal regolamento sono state estese anche agli ascensori e ai montacarichi di tipo pubblico;
  • Art. 13: è stato apportato un cambiamento che individua nella direzione generale del trasporto pubblico locale (Ministero Infrastrutture) uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle verifiche periodiche indispensabili per mantenere in esercizio gli ascensori;
  • Art. 13: una seconda modifica a questo articolo consente l’erogazione di servizi di verifica per le generalità degli ascensori da parte degli organismi ispettivi accreditati, senza l’esborso di oneri aggiuntivi per il conseguimento di ulteriori accreditamenti;
  • Nuovo Art. 17-bis: contiene una disciplina semplificata relativa alla concessione di autorizzazioni per installare ascensori con testata e fossa ridotta in deroga.

Grazie alle modifiche entrate in vigore la normativa italiana in materia di ascensori e montacarichi è oggi in piena sintonia con quanto previsto a livello europeo.

Per maggiori informazioni, contatta il team Arno Manetti.

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